A tutela degli elettori diversamente abili, l’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.
Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a note, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche.
Le sezioni esenti da barriere architettoniche sono:
- sezione 1, Istituto di Istruzione Superiore F. Patetta – Via Allende 4;
- sezione 4, Istituto Comprensivo – Scuola Media- Largo Caduti e Dispersi in Russia;
- sezione 5, Istituto Comprensivo – Scuola Media – Largo Caduti e Dispersi in Russia;
- sezione 8, Istituto di Istruzione Superiore F. Patetta – Corso XXV Aprile 76;
- sezione 9, Istituto di Istruzione Superiore F. Patetta – Via Allende 4;
- sezione 10, Istituto di Istruzione Superiore F. Patetta – Via Allende 4;
- sezione 12, Istituto Comprensivo – Ferrania – Borgo San Pietro;
- sezione 14, Istituto Comprensivo – Rocchetta – Via Colletto 74.
Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l’elettore non deambulante, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire – oltre alla tessera elettorale – una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Ai sensi, poi, dell’art. 55 del d.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, come modificati dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell’art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.
Al fine di consentire l’immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi da giovedì 9 a sabato 11 giugno 2022, le aziende sanitarie locali garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.